05/09/10

Contributi al credito per imprese artigiane per le operazioni di credito artigiano e per le operazioni di locazione finanziaria (leasing)


Contributi in de minimis in conto interessi od in conto canoni per operazioni di finanziamento contratte da imprese artigiane e loro consorzi operanti in Veneto per l'abbattimento dei tassi di interesse su finanziamenti artigiani ed operazioni di leasing.
Destinatari dei contributi sono le imprese artigiane e i loro consorzi (v. L.R. 67/87), con sede operativa nel Veneto.
L'agevolazione consiste in un contributo (in regime de minimis) in conto interessi erogato in unica soluzione, il cui effetto è di fatto quello di abbattere il tasso di interesse dei finanziamenti per operazioni di credito artigiano e di locazione finanziaria nella misura del 35%-45%.

Più in particolare il maggior contributo è concesso nei casi di nuove imprese, di imprese giovanili, di imprese femminili, di consorzi costituiti anche in forma cooperativa, di consorzi costituiti per la partecipazione a gare, per l'acquisto e la ristrutturazione o la sola ristrutturazione di siti dismessi (inoltre per le sole operazioni di credito i progetti di innovazione di prodotto, di processo e di certificazione normativa); in tutti gli altri casi non menzionati, l'abbattimento del tasso è del 35%.
Nelle operazioni di credito artigiano l'importo massimo del finanziamento ammissibile al contributo è stabilito in 250.000,00 Euro mentre se trattasi di consorzi o società consortili, costituite anche in forma cooperativa, è stabilito in 150.000,00 Euro per socio, fino al limite massimo di 1.000.000,00 di Euro.
Nel caso di finanziamento per "scorte di materie prime e di altri prodotti relativi all'attività dell'impresa" il cui credito è concesso a carattere rotativo, l'importo ammissibile non può superare 75.000,00 Euro.
L'agevolazione è riconosciuta per operazioni di finanziamento la cui durata massima, comprensiva dell'eventuale periodo di utilizzo e/o preammortamento non può essere di oltre 10 anni o 5 in base alla tipologia specifica.
L'importo ammesso a benefici per operazioni di locazione finanziaria è pari al valore del bene diminuito del prezzo convenuto per il trasferimento della proprietà al termine del contratto di locazione finanziaria (riscatto) con limite massimo ammissibile in 250.000,00 Euro.
Nel caso di consorzi e società consortili, costituiti anche in forma cooperativa, l'importo massimo ammissibile in conto canoni è stabilito in 150.000,00 Euro per socio, fino al limite massimo di 1.000.000,00 di Euro.
La durata ammissibile al contributo in conto canoni non può essere superiore a:
- 10 anni, se riferita al leasing immobiliare;
- 5 anni se riferita al leasing strumentale.
Sono escluse dagli interventi agevolativi le operazioni:
- di finanziamento di importo inferiore a 17.000,00 Euro;
- di locazione finanziaria di beni il cui valore sia inferiore a 17.000,00 Euro.
Presentazione delle domande entro il: 15/10/2010